Mi sembrano strani i numeri: 50 film in 3 anni sono più di 15 film all'anno
Mi sembra una produzione degna dei leader del mercato
Forse si è un po' esagerato
Fatto sta che i colpevoli andrebbero puniti e severamente
Credo che balkan ha ragione su una cosa, il problema non era il rapporto della ragazza con l'uomo ma il fatto che i rapporti venivano filmati a scopo di lucro.
Non credo che un quarantenne potrebbe avere dei guai con la legge per una storia con una ragazza con più di sedici anni. Peró in questo caso non si trattava di una relazione ma di sfruttamento e raggiro di una minorenne, più la produzione di un film porno con essa.
Bisogna stabilire un limite e quel limite è invalicabile
Se si abbassa il limite a 15 ( e sarebbe un colossale errore) allora una di 14 è solo un anno prima del limite ecc...
Se la maggiore età per guidare una macchina ecc... è 18 anni, allora anche quella per fare spettacoli film ecc.. dev'essere quella
Qui si discute se possa o non possa far porno non sul suo valore estetico
Senza giustificazioni sul fatto che una 16 17 anni possa essere una bella figa o meno
Detto questo, un quarantenne che scopa, filma e sfrutta una quindicenne è un maiale pedofilo senza se e senza ma
La legge peró andrebbe applicata con rigore non solo nel porno ma anche in altri campi: nella moda delle 16enni passegiano nude sulle passerelle, se lo facessero in un locale di strip finirebbero tutti dentro
texlor ha scritto:Unirsi e congiungersi sono sinonimi. Sembra logico ritenere che non potrebbe essere perseguita penalmente una persona di 18 anni e 1 giorno che si congiunga con un'altra di 18 anni meno un giorno.
Art. 609 bis. Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Art. 609 ter. Circostanze aggravanti
La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
Art. 609 quater. Atti sessuali con minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravita' le pena e' diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Art. 609 quinquies. Corruzione di minorenne
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 609 sexies. Ignoranza dell'eta' della persona
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'eta' della persona offesa.
Art. 609-septies. Querela di parte
I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
La querela proposta e' irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2) se il fatto e' commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5) se il fatto e' commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.
Nova ha scritto:
...
avere dei guai con la legge per una storia con una ragazza con più di sedici anni. Peró in questo caso non si trattava di una relazione ma di sfruttamento e raggiro di una minorenne, più la produzione di un film porno con essa.
Com'è il codice in Polonia? E negli altri paesi slavi??
balkan wolf ha scritto:miiii vamos 43 mica saranno poi tanti guarda che rocco siffredi ne ha 41 e le sua attrici son poco più che maggiorenni...
postilla
il solo problema di sta storia è la legalità ( ovv. chi ha fatto la cazzata paga ) non parliamo di pedofilia o simil riferendoci a una 15enne per piacere
Di pedofilia forse no ... ma di circonvenzione direi di sì ... sai quanto è facile plagiare una 15enne?
Ragazzi NON SCHERZIAMO:
nel fatto in oggetto si configurano diversi REATI, dall'induzione alla prostituzione allo
sfruttamento di minorenne.
E come TALE VA PUNITO, senza SE e senza MA!
Nell'articolo si parla dfi "evidente disagio" della ragazza, seguita da assitenti sociali.
Non venite a raccontarmi palle: una ragazzina di 15 anni, più o meno formosa, NON ha la maturità necessaria per essere 'conseziente' a tali cose: perció resta anche il reato di PEDOFILIA o circonvenzione di incapace.
Senza moralismi, è uno schifoso reato e va condannato!
velenoso ha scritto:
Nell'articolo si parla dfi "evidente disagio" della ragazza, seguita da assitenti sociali.
Appunto, era quello su cui mi ero soffermato anche io cercando di differenziare una Traci Lords da una squallida storia di sfruttamento... Ma mi pare che ci sia gente che non ha orecchie per sentire
C'è invece chi vive dentro al suo l'album fotografico a cui attacca a piacimento fantasiose storie che lo fanno andare avanti... (cfr. Super Zeta)
MATT HARDCORE ha scritto:Ma mi pare che ci sia gente che non ha orecchie per sentire
Se citiamo le frasi, non scegliamo soltanto ció che fa comodo.
La ragazzina era perfettamente consenziente, e al pari delle sue coetanee di questa Italia edonista, sognava la bella vita.
Preoccupata era la madre del fatto che si allontanasse così di frequente da casa.
velenoso ha scritto:Non venite a raccontarmi palle: una ragazzina di 15 anni, più o meno formosa, NON ha la maturità necessaria per essere 'conseziente' a tali cose: perció resta anche il reato di PEDOFILIA o circonvenzione di incapace.
Senza moralismi, è uno schifoso reato e va condannato!
Concordo. Non si tratta di falso moralismo. Non si tratta di uno che ha fatto una scopata con una 15enne, ma uno che l'ha sfruttata economicamente. La capacità di un'adolescente di capire ció che sta facendo non è la stessa di un adulto (anche se alcuni adulti regrediscono anzichè maturare)!
allora cerchiamo di distinguere il giuridico dal morale
i reati sono una cosa, la morale un'altra.
Io ho amiche che hanno perso la vergiinità a 14 anni con un 20enne e NON erano in situazioni di disagio..... il 20enne era un pedofilo? Io non credo. E se fosse stato 25 enne o 40enne ben conservato come un altro mio conoscente che a 40 anni ne dimostra si e no 30?
Paradossalmente il codice e la giurisprudenza sono molto più libertari di voi posto che tra i 14 e i 18 anni la sussistenza del reato deve essere valutata sulla capacità di razionalizzare del soggetto.
Altra cosa è l'approfittarsi di situazioni di disagio e qui il mio giudizio morale è assolutamente concorde con il vostro.
The last temptation is the highest treason
to do the right deed for the wrong reason
(T.S.Eliot, Assassinio nella Cattedrale)
Kirov ha scritto:allora cerchiamo di distinguere il giuridico dal morale
i reati sono una cosa, la morale un'altra.
Io ho amiche che hanno perso la vergiinità a 14 anni con un 20enne e NON erano in situazioni di disagio..... il 20enne era un pedofilo? Io non credo. E se fosse stato 25 enne o 40enne ben conservato come un altro mio conoscente che a 40 anni ne dimostra si e no 30?
Paradossalmente il codice e la giurisprudenza sono molto più libertari di voi posto che tra i 14 e i 18 anni la sussistenza del reato deve essere valutata sulla capacità di razionalizzare del soggetto.
Altra cosa è l'approfittarsi di situazioni di disagio e qui il mio giudizio morale è assolutamente concorde con il vostro.
Io non ho fatto giudizi morali.
Ho detto che mi pareva che con una minorenne non si potesse scopare.
Confermate che si puó senza problemi con una dai 16 ai 18 ???
MATT HARDCORE ha scritto:Ma mi pare che ci sia gente che non ha orecchie per sentire
Se citiamo le frasi, non scegliamo soltanto ció che fa comodo.
La ragazzina era perfettamente consenziente, e al pari delle sue coetanee di questa Italia edonista, sognava la bella vita.
Preoccupata era la madre del fatto che si allontanasse così di frequente da casa.
questo è quello che leggi tu. io leggo che una ragazzina, illusa da bugie e costretta da contigenze, si è prestata a farsi sbattere da dei coglioni, che l'hanno in sostanza violentata.
ALtra cosa invece è una attricetta o una ' veloide' che decide di fare pompini sperando di arrivare...
Poi ovvio, ciascuno vede quello che vuole vedere, non conoscendo, nessuno di noi, i fatti.
C'è invece chi vive dentro al suo l'album fotografico a cui attacca a piacimento fantasiose storie che lo fanno andare avanti... (cfr. Super Zeta)
MATT HARDCORE ha scritto:Poi ovvio, ciascuno vede quello che vuole vedere, non conoscendo, nessuno di noi, i fatti.
Assolutamente vero che ci basiamo sull'insussistenza di un articolo di giornale, pertanto possiamo soltanto essere nel campo delle congetture.
Rimanendo in tale vago ambito, cito testualmente:
La storia è venuta alla luce grazie alla mamma della ragazzina che, a febbraio, preoccupata dall'evidente disagio della figlia che si allontanava spesso da casa, aveva chiesto aiuto alle assistenti sociali del consultorio comunale.
In considerazione di queste precise parole, io deduco che la madre, donna semplice del sud, si sia preoccupata del tenore di vita della figlia, delle sue continue telefonate, della scostanza comportamentale tipica dei ragazzi con qualche soldo fra le mani, delle assenze da casa e da scuola.
Non credo che la protagonista, seppur nell'ingenuità dell'età che non consente una netta distinzione tra bene e male, ringrazi la madre per aver scoperchiato il calderone.
Prova ne sono il centinaio di contatti quotidiani con il produttore.
Infatti l'articolo si apre con:
Incantata dalla promessa di una vita da favola e da continui regali, per quasi tre anni ha girato film a luci rosse e posato per foto pornografiche.
Per il fatto di cronaca si applicano i seguenti articoli del codice penale:
Art. 600-bis. - Prostituzione minorile
Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e' persona minore degli anni diciotto ".
Art. 600-ter. - Pornografia minorile
Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".
Art. 600-sexies. - Circostanze aggravanti ed attenuanti
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e' stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se e' commesso in danno di minore in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata se il fatto e' commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena e' ridotta da un terzo alla meta' per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e liberta'.