detto e fatto.Gargarozzo ha scritto: ↑24/02/2021, 11:44Confesso che questa è una mia lacuna: non lo so. Grazie per aver posto qualcosa di interessante e sul pezzo, verificheremo![]()
Gerda ha scritto: ↑24/02/2021, 11:16"Qualora tra i componenti l'equipaggio vi siano persone di colore a queste dovranno essere riservate sistemazioni di alloggio, di lavanda e igieniche, separate da quelle del restante personale e rispondenti ai loro usi e costumi. Per tale personale di colore dovrà altresì esservi a bordo il modo di confezionare il vitto secondo le sue abitudini e i suoi costumi."Gargarozzo ha scritto: ↑22/02/2021, 21:52Non meriteresti neanche risposta
Tu essere bot che leggere solo fake news dalla rete
Legge 1045 del 16 giugno 1939, Titolo V, Disposizioni speciali, comma 36.
Se non è stata abrogata di recente credo sia ancora in vigore.
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo
delle navi mercantili nazionali. (039U1045)
Vigente al: 16-12-2015
TITOLO I.
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a
mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Le norme contenute nella presente legge si applicano alle navi
mercantili nazionali di nuova costruzione, siano esse a propulsione
meccanica od a vela (compresi i moto e piropescherecci), superiori
alle 200 tonnellate di stazza lorda.
Per le navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate, che
facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data di entrata
in vigore della presente legge o che dopo la data stessa ne venissero
a far parte per acquisto all'estero, si provvede a termini degli
articoli 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 89, 90.
Le norme di cui agli articoli 68, 83, 84, 85 e 86, si applicano a
tutte le navi mercantili nazionali di qualunque stazza, siano esse a
propulsione meccanica che a vela (compresi i moto e piro-pescherecci)
che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data
d'entrata in vigore della presente legge o ne vengano a far parte
successivamente.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma
2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la
legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
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