aggiornamento su
VIZZOLA TICINO
Ecco la "perla" di ordinanza dl sindaco
Romano MIOTTI
OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALL’ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE SU
STRADA E AI FENOMENI DI DEGRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
IL SINDACO
Premesso che il Parco Naturale della Valle del Ticino costituisce un unicum di grande rilievo e bellezza, rappresenta un’area a elevata biodiversità, un’ eccellenza nel panorama faunistico del territorio della pianura padana con una flora da considerarsi una sorta di riassunto della vegetazione padana nel tempo e nello spazio, meta ideale per una serie di attività a contatto con la natura riconosciuta come interesse sovra comunale;
Considerato che i visitatori del parco non sono solo gli utenti delle spiagge ma soprattutto i nuclei familiari, le scolaresche e gli studiosi interessati alla storia legata al fiume Ticino e a tutto quello che lo circonda formato da oasi e riserve raggiungibili percorrendo svariati sentieri a piedi o in bicicletta;
Premesso che il Corpo Forestale dello Stato ed il locale Servizio di Polizia Locale hanno rilevato, su ampie zone del territorio di questo Comune ed in particolare nei tratti rivieraschi del fiume Ticino all’interno del Parco Naturale della valle del Ticino una situazione di grave degrado causata da:
-
Atti osceni contrari alla pubblica decenza. È stata rilevata la presenza di persone,
uomini e donne completamente nudi alcuni dei quali accompagnavano l’esibizione di nudità con
palpamenti e gesti sugli organi tipici della sessualità con contenuti erotici mentre altri intrattenevano
rapporti sessuali orgiastici fra loro;
- Prostituzione. È stata rilevata la presenza lungo alcune strade comunali, nei pressi o in vista delle medesime, di persone uomini o donne dedite ad attività di prostituzione;
- Abbandono di materiale organico, cartaceo, preservativi,
oggettistica sessuale. È stata rilevata la presenza di confezioni di
oggetti erotici, profilattici, fazzolettini di carta,
riviste pornografiche;
Constatato che le medesime aree interne e tratti rivieraschi del parco del Ticino ricadenti nei confini di questo Comune sono altresì interessate dalla frequentazione di:
- Gruppi familiari anche con presenza di minori che praticano attività ricreative quali passeggiate in bicicletta, a piedi, a cavallo;
- Persone o gruppi dediti all’attività sportiva dilettantistica quale pesca o cicloturismo;
- Gruppi di alunni di scuole primarie e secondarie, con elevata presenza di minori, che svolgono attività didattica promossa dall’Ente Parco Ticino, nell’ambito dei propri fini istituzionali;
- Persone dedite all’attività imprenditoriale agricola che si svolge all’interno del parco stesso;
- Gruppi
scout dell’AGESCI, dei quali fanno parte prevalentemente ragazzi e ragazze di età minore, che da decenni abitualmente svolgono le proprie attività su aree di proprietà site a ridosso del fiume Ticino;
Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del Testo Unico degli enti locali e del successivo Decreto Ministeriale di attuazione del 8 agosto 2008 adottato dal Ministro dell’Interno, il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:
- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo sfruttamento della prostituzione;
- b) i comportamenti che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che
rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;
Rilevato che la sopra descritta situazione di degrado è stata, altresì, accertata anche dalla locale Polizia Locale, nonché da personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato nell’ambito delle attività istituzionali, alle quali, peraltro anche gli organi di stampa locale hanno dato ampio risalto, nel mese di dicembre 2009;
Rilevato altresì che dei luoghi oggetto delle situazioni di degrado sopra dette è data larga divulgazione attraverso
siti internet all’interno dei quali gli interessati possono trovare tutte le informazioni relative a: descrizione dei luoghi, indicazioni stradali per il loro raggiungimento, attività svolte, tipologia delle persone che li frequentano;
Constatato che prevengono sia agli Amministratori di questo Ente che al personale di Polizia Locale, ricorrenti quasi quotidiani esposti verbali e lamentele concernenti la suddetta situazione di degrado, che si protrae oramai da diversi anni, al punto da pregiudicare le ordinarie condizioni di coesione sociale;
Ravvisata quindi la necessità di porre termine alla situazione di
grave degrado e di turbamento al libero utilizzo delle aree pubbliche poste all’interno e nelle immediate vicinanze del Parco naturale della valle del Ticino;
Ritenuto, pertanto, necessario ripristinare le ordinarie condizioni di vivibilità e fruibilità da parte di tutte le utenze nelle aree dell’Ente Parco Ticino e comunque poste all’interno dei confini comunali, sia pubbliche, private ad uso pubblico, private ma comunque visibili da aree pubbliche e/o aperte al pubblico;
Dato atto che con nota prot. n. 2391 del 26/04/2010, in ottemperanza al disposto di cui al novellato art. 54, comma 4, 2° capoverso, del D. L. vo n. 267/00, è stata preventivamente inviata al Prefetto della Provincia di Varese, la bozza della presente ordinanza;
Dato altresì atto che nella medesima data, 26/04/2010, la predetta ordinanza è stata presentata al Dirigente dell’Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura di Varese, e che nel pomeriggio del medesimo giorno alle ore 14:45 circa perveniva agli uffici della Polizia Locale comunicazione telefonica con la quale il dirigente di cui sopra non rilevava alcun impedimento o
eccezione all’adozione formale della presente ordinanza;
Tenuto altresì conto che in occasione della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi in data 22/06/2010 presso la Prefettura di Varese è stata distribuita alle Forze di Polizia presenti copia della bozza della presente ordinanza;
Visti:
- il Decreto del Ministro dell’interno del 5/8/08 che fissa criteri per l’attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi dell’a L. 125/08 con particolare riferimento all’art. 2 lett. a), b) ed e);
- l’art. 7 bis del D. L. Vo n. 267/00 e s.m.i.;
- l’art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 così come modificato dall’art. 6 bis della L. 24/7/08 n. 125 di conversione del D.L. 23/5/08 n. 92;
ORDINA
Su tutto il territorio comunale:
1) è fatto
divieto a chiunque di stazionare sulle strade pubbliche o aperte all’uso pubblico, nonché sulle relative pertinenze, su suolo pubblico o aperto all’uso pubblico ai fini dell’adescamento di persone per l’offerta di prestazioni sessuali a pagamento determinando quindi turbativa alla circolazione veicolare con gravi rischi per la salute e l’incolumità delle persone;
2) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è fatto divieto a chiunque, su aree pubbliche, private ad uso pubblico o private visibili da aree pubbliche o da aree aperte all’uso pubblico,
mostrare nudità con esibizione degli organi genitali al fine di tutelare la salute e l’integrità psico fisica in particolare dei minorenni nonché, al fine di contrastare tutti i comportamenti che
ledono il rispetto del complesso di regole etico - sociali attinenti al normale riserbo e alla elementare costumatezza delle persone che liberamente fruiscono delle aree citate per ragioni di svago, sportive, di studio, di ricerca, lavoro o ricreative.
3) E fatto divieto su tutto il territorio comunale di abbandonare rifiuti organici e non, riferibili alle attività indicate ai precedenti punti 1 e 2, quali:
preservativi, oggettistica sessuale, oggetti erotici, fazzolettini di carta,
riviste pornografiche ecc..
La presente ordinanza è immediatamente efficace a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
Della stessa viene data informazione al pubblico, altresì, mediante divulgazione agli organi di stampa, nonché con pubblicazione sul portale dell’Ente ed al fine di rendere meglio noti i divieti a tutti i destinatari del presente atto, mediante apposizione di appositi avvisi in alcune località ove il fenomeno è particolarmente diffuso.
INFORMA
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e fatti salvi i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 bis del D. L. vo n. 267/00, per la violazione della presente ordinanza è stabilito l’importo del pagamento in misura ridotta, della somma di € 400,00 determinato con deliberazione di G.C. n. 54 del 29/06/2010;
INFORMA, ALTRESI’
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Lombardia entro 60 giorni (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
In via alternativa, è altresì, ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio del Comune.
DISPONE
L’invio della presente ordinanza al Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura, al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando provinciale della Guardia di Finanza, al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, tutti in Varese, nonché al Comando di Polizia Locale di questo Comune.
AVVERTE
Che ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5 terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’art. 17 della L. 24/11/1981, n.689 - il Responsabile del Procedimento nonché Autorità competente a ricevere il rapporto è il Segretario Comunale.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Vizzola Ticino, li 07/07/2010
IL SINDACO Romano MIOTTI
L'ordinanza è comunque NULLA sulla base della seguente sentenza n. 115 della Corte Costituzionale del 7 aprile 2011 sul potere dei sindaci di emettere ordinanze:
http://www.entilocali.provincia.le.it/n ... 5_2011.pdf