Minorenne gira per anni film hard
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- Federico Botticelli
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Minorenne gira per anni film hard
Quattro persone ai domiciliari in provincia di Reggio Calabria.
Anche la zia della ragazza. L'accusa: induzione alla prostituzione.
TURIANOVA - Incantata dalla promessa di una vita da favola e da continui regali, per quasi tre anni ha girato film a luci rosse e posato per foto pornografiche. E' successo a una ragazzina di Feroleto della Chiesa, comune della piana di Gioia Tauro, che solo da qualche mese ha compiuto diciotto anni. E oggi quattro persone sono finite agli arresti domiciliari con l'accusa di induzione alla prostituzione minorile. Tra loro la zia della ragazzina, moglie del fratello della mamma, originaria di Messina.
La vicenda è stata scoperta dalla polizia e vede coinvolte diverse persone. Il cast dei film (ne sono stati girati una cinquantina in tre anni) era quasi sempre lo stesso. Tra i protagonisti delle pellicole, una studentessa di medicina, 25 anni, di Reggio Calabria, un impiegato pubblico di Melito Porto Salvo, di 48 anni e, soprattutto, Jack, nome d'arte di un agente immobiliare di Taurianova, di 43 anni. Questi non solo era il principale protagonista maschile dei film, ma faceva anche da regista, produttore e probabilmente sceneggiatore.
La storia è venuta alla luce grazie alla mamma della ragazzina che, a febbraio, preoccupata dall'evidente disagio della figlia che si allontanava spesso da casa, aveva chiesto aiuto alle assistenti sociali del consultorio comunale. Da lì sono partite le indagini della polizia di Turianova. E decisivi sono stati i controlli dei tabulati telefonici: la ragazzina chiamava il suo regista e gli altri attori oltre cento volte al giorno. Era Jack il suo punto di riferimento, quello che per anni le aveva promesso la città , una vita da sogno e la felicità .
tratto da Repubblica.it
Anche la zia della ragazza. L'accusa: induzione alla prostituzione.
TURIANOVA - Incantata dalla promessa di una vita da favola e da continui regali, per quasi tre anni ha girato film a luci rosse e posato per foto pornografiche. E' successo a una ragazzina di Feroleto della Chiesa, comune della piana di Gioia Tauro, che solo da qualche mese ha compiuto diciotto anni. E oggi quattro persone sono finite agli arresti domiciliari con l'accusa di induzione alla prostituzione minorile. Tra loro la zia della ragazzina, moglie del fratello della mamma, originaria di Messina.
La vicenda è stata scoperta dalla polizia e vede coinvolte diverse persone. Il cast dei film (ne sono stati girati una cinquantina in tre anni) era quasi sempre lo stesso. Tra i protagonisti delle pellicole, una studentessa di medicina, 25 anni, di Reggio Calabria, un impiegato pubblico di Melito Porto Salvo, di 48 anni e, soprattutto, Jack, nome d'arte di un agente immobiliare di Taurianova, di 43 anni. Questi non solo era il principale protagonista maschile dei film, ma faceva anche da regista, produttore e probabilmente sceneggiatore.
La storia è venuta alla luce grazie alla mamma della ragazzina che, a febbraio, preoccupata dall'evidente disagio della figlia che si allontanava spesso da casa, aveva chiesto aiuto alle assistenti sociali del consultorio comunale. Da lì sono partite le indagini della polizia di Turianova. E decisivi sono stati i controlli dei tabulati telefonici: la ragazzina chiamava il suo regista e gli altri attori oltre cento volte al giorno. Era Jack il suo punto di riferimento, quello che per anni le aveva promesso la città , una vita da sogno e la felicità .
tratto da Repubblica.it
- Federico Botticelli
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- MATT HARDCORE
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Botti... mi dici che cazzo c'entra Traci Lords, che, al di là di questioni legali, fece dei film da minorenne ma consenziente, con questa storia di squallido sfruttamento pedofilo? Non vedo il nesso, scusa
C'è invece chi vive dentro al suo l'album fotografico a cui attacca a piacimento fantasiose storie che lo fanno andare avanti... (cfr. Super Zeta)
- Federico Botticelli
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Da quello che leggo mi sembra che la ragazza in questione fosse consenziente e allietata dalle promesse di bella vita.MATT HARDCORE ha scritto:Botti... mi dici che cazzo c'entra Traci Lords, che, al di là di questioni legali, fece dei film da minorenne ma consenziente, con questa storia di squallido sfruttamento pedofilo? Non vedo il nesso, scusa
Per quel poco che conosco della biografia della Lords mi sembra che lei stessa si sia data al porno per l'odore dei soldi.
- balkan wolf
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miiii vamos 43 mica saranno poi tanti guarda che rocco siffredi ne ha 41 e le sua attrici son poco più che maggiorenni...
postilla
il solo problema di sta storia è la legalità ( ovv. chi ha fatto la cazzata paga ) non parliamo di pedofilia o simil riferendoci a una 15enne per piacere
postilla
il solo problema di sta storia è la legalità ( ovv. chi ha fatto la cazzata paga ) non parliamo di pedofilia o simil riferendoci a una 15enne per piacere
“Quando il treno dei tuoi pensieri sferraglia verso il passato e le urla si fanno insopportabili, ricorda che c’è sempre la follia. La follia è l’uscita d’emergenza!”
Alan Moore the killing joke
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Balkan sei contro la legge.balkan wolf ha scritto:miiii vamos 43 mica saranno poi tanti guarda che rocco siffredi ne ha 41 e le sua attrici son poco più che maggiorenni...
postilla
il solo problema di sta storia è la legalità ( ovv. chi ha fatto la cazzata paga ) non parliamo di pedofilia o simil riferendoci a una 15enne per piacere
Anche i limiti di velocità sono leggi.
Bisogna rispettarli.
- balkan wolf
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?????
non compriendo
ho proprio detto che in sta storia ci sono violazioni della legge e per questo è giusto procedere
dico solo che uno che pensa che scoparsi una 14-16enne sia pedofilia è un coglione la pedofilia è un altra cosa
non compriendo
ho proprio detto che in sta storia ci sono violazioni della legge e per questo è giusto procedere
dico solo che uno che pensa che scoparsi una 14-16enne sia pedofilia è un coglione la pedofilia è un altra cosa
“Quando il treno dei tuoi pensieri sferraglia verso il passato e le urla si fanno insopportabili, ricorda che c’è sempre la follia. La follia è l’uscita d’emergenza!”
Alan Moore the killing joke
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- balkan wolf
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non vorrei dire cazzate ( non sono avvocato ) ma sopra i 14 non è reato formalmente...
ovv. in itaGlia se ti scopi una under 18 vieni crocifisso
credo anche che in questo caso specifico il reato sia averla filmata
ma soprattutto la pedofilia è l'attrazione patologica per i pre-adolescenti ( under 12 ) dove il sesso vero è proprio è limitato per ovvi motivi fisici...
se ti piace una 15enne figa non sei pedofilo sei semplicemente etero

ovv. in itaGlia se ti scopi una under 18 vieni crocifisso
credo anche che in questo caso specifico il reato sia averla filmata
ma soprattutto la pedofilia è l'attrazione patologica per i pre-adolescenti ( under 12 ) dove il sesso vero è proprio è limitato per ovvi motivi fisici...
se ti piace una 15enne figa non sei pedofilo sei semplicemente etero


“Quando il treno dei tuoi pensieri sferraglia verso il passato e le urla si fanno insopportabili, ricorda che c’è sempre la follia. La follia è l’uscita d’emergenza!”
Alan Moore the killing joke
Alan Moore the killing joke
L'art. 519 del c.p. così recita:
Della violenza carnale
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne e' l'ascendente o il tutore, ovvero e' un'altra persona a cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) e' malata di mente, ovvero non e' in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorita' psichica o fisica, anche se questa e' indipendente dal fatto del colpevole;
4) e' stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Della violenza carnale
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne e' l'ascendente o il tutore, ovvero e' un'altra persona a cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) e' malata di mente, ovvero non e' in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorita' psichica o fisica, anche se questa e' indipendente dal fatto del colpevole;
4) e' stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Unirsi e congiungersi sono sinonimi. Sembra logico ritenere che non potrebbe essere perseguita penalmente una persona di 18 anni e 1 giorno che si congiunga con un'altra di 18 anni meno un giorno.
Art. 609 bis. Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Art. 609 ter. Circostanze aggravanti
La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
Art. 609 quater. Atti sessuali con minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravita' le pena e' diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Art. 609 quinquies. Corruzione di minorenne
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 609 sexies. Ignoranza dell'eta' della persona
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'eta' della persona offesa.
Art. 609-septies. Querela di parte
I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
La querela proposta e' irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2) se il fatto e' commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5) se il fatto e' commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.
Art. 609 bis. Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Art. 609 ter. Circostanze aggravanti
La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
Art. 609 quater. Atti sessuali con minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravita' le pena e' diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Art. 609 quinquies. Corruzione di minorenne
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 609 sexies. Ignoranza dell'eta' della persona
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'eta' della persona offesa.
Art. 609-septies. Querela di parte
I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
La querela proposta e' irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2) se il fatto e' commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5) se il fatto e' commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.
Il termine pedofilia è la categoria assegnata generalmente ai maschi adulti attratti da individui giovani e considerevolmente più giovani di loro: la definizione più usata è comunque "attrazione sessuale per individui in età pre-puberale" (FEIERMAN, 1994). Essa si distingue dalla efebofilia, che significa "attrazione sessuale per individui in età puberale". In ogni caso, pedofilia e efebofilia sono esempi di parafilia, cioè "una condizione, che si verifica in uomini e donne, di compulsiva ed obbligata dipendenza da uno stimolo personalmente e socialmente inaccettabile, percepito o immaginato, per il conseguimento ed il mantenimento dell'eccitazione sessuale e/o dell'orgasmo" (MONEY, 1986)" [7];balkan wolf ha scritto:
ma soprattutto la pedofilia è l'attrazione patologica per i pre-adolescenti ( under 12 ) dove il sesso vero è proprio è limitato per ovvi motivi fisici...
se ti piace una 15enne figa non sei pedofilo sei semplicemente etero![]()
"Letteralmente il termine pedofilia significa amore per i bambini (pais = bambino, filia = amore) ma già da tempo è stata definita come una perversione, una deviazione dal normale atto sessuale. Da un punto di vista nosografico, la collocazione della pedofilia nei trattati psichiatrici più recenti, come il DSM IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, 1996), è all'interno delle parafilie. Secondo i criteri dl DSM IV, per potere parlare di pedofilia è necessario che il minore coinvolto nell'attività abbia meno di tredici anni, che sia prepubere, mentre il soggetto con pedofilia deve avere almeno cinque anni più del bambino...(omissis)..." [8].
Dopo aver esaminato la definizione "clinica" di "pedofilo" è necessario ora ritornare sul terreno del fatto empiricamente tangibile e parlare di diritto penale e di fatti previsti dalla legge come reato. Le diverse fattispecie contenute nel codice penale, è necessario ricordarlo, non rappresentano delle liste di patologie sanzionate penalmente (sarebbe un'eresia giuridica ed un triste ritorno al temibile diritto penale d'autore) ma piuttosto una puntuale descrizione di fatti e circostanze che il legislatore ha ritenuto "tipici" e meritevoli di pena[9].
Estratto da http://www.diritto.it/articoli/dir_pen_ ... tr_02.html