Riflessioni di Diritto...
diffamazione e WEB...
la dott.ssa Valeria Spagnoletti, magistrato del Tribunale di Bari, analizzò la questione qualche anno addietro su una rivista di settore ... ed avrei trovato il suo articolo molto esaustivo sull'argomento ... tanto da suggerirmi una ripassata, stante l'attualità del tema e la proliferazione delle condotte lesive dell'altrui reputazione nella dimensione virtuale.
1. Peculiarità dello strumento telematico e qualificazione della fattispecie: art. 595 o 594 c.p.?
Il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) può senza dubbio farsi rientrare nel novero degli illeciti che con maggiore frequenza sono stati consumati in internet e sottoposti al vaglio dei giudici di merito, nonché della Suprema Corte.
In primo luogo, ci si è domandati se, allorché uno scritto lesivo dell'onore e della reputazione di un soggetto venga diffuso a mezzo internet, non si configuri più correttamente il reato di ingiuria,
ex art. 594 c.p., aggravato ai sensi del comma 4, sulla scorta della considerazione che il mezzo di trasmissione-comunicazione adoperato certamente consente, in astratto, (anche) al soggetto vilipeso di percepire direttamente l'offesa.
Le previsioni normative codicistiche sembrano incentrate su una distinzione fra diffamazione e ingiuria basata essenzialmente sulla possibilità o meno della divulgazione, intesa come percepibilità di uno scritto offensivo da parte di un numero indeterminato di persone e, correlativamente, sulla possibilità che il soggetto passivo reagisca immediatamente all'offesa infertagli.
Tuttavia, non va sottaciuto che mentre nella realtà l'utilizzo di mezzi dotati di ampie potenzialità divulgative è appannaggio di pochi soggetti, su internet un qualunque utente, purché in possesso delle cognizioni minime di funzionamento della rete, può far uso di mezzi idonei ad una divulgazione teoricamente illimitata
(1) ed invero, nel c.d. cyberspazio la presenza fisica o virtuale della persona offesa sfuma fino a perdere importanza, per lasciare il posto ad una comunità indefinita e vasta che è indistintamente messa nelle condizioni di ricevere la notizia diffamatoria.
Da tanto riviene che elemento discriminante tra le due ipotesi (art. 594 o 595 c.p.) debba essere considerato, coerentemente con le premesse, non tanto il fatto che la persona offesa sia o meno immediata destinataria della notizia, quanto la capacità divulgativa stessa di cui gode lo strumento che in internet è utilizzato per comunicarla.
(2)
Note:
1
Cfr. sul punto Scopinaro, Internet e delitti contro l'onore, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 641 ss.
2
L'esempio pregnante citato da Scopinaro, op. cit. 623 ss., è il seguente: "La comunicazione in una chat line è del tutto equiparabile, se si ha riguardo solo a due soggetti, ad una chiacchierata tra amici presenti. Non si ha di certo una presenza fisica, ma l'immediatezza e la velocità del dialogo hanno le caratteristiche di uno scambio di opinioni reale. Una frase che offenda l'onore o il decoro dell'interlocutore dovrebbe costituire un'ingiuria secondo l'art. 594 c.p." ... "Nel caso in cui, però, il canale contenesse contemporaneamente centinaia di persone, la capacità divulgativa di una singola frase aumenterebbe fino a rendere possibile la configurazione della più grave ipotesi di diffamazione, tenendo presenti, ovviamente, le modalità concrete della condotta ed il tipo di offesa recata"
segue ...
ed intanto conviene che mi annoti un testo valido per l'approfondimento della questione trattata --->
Picotti, Profili penali delle comunicazioni illecite via Internet, in Dir. inform., 1999, 283 ss.
riepilogando:
offesa diretta a soggetto determinato -> ingiuria
offesa indiretta a soggetto determinato -> diffamazione
non resta che appuntarmi qualche massima del Supremo Collegio
"Il principio secondo cui la diffusione di una notizia immessa nei cd. mezzi di comunicazione di massa si presume fino a prova contraria non soffre eccezione per quanto riguarda i siti web atteso che, essendo l'accesso ad essi solitamente libero e frequente, l'immissione di notizie o immagini in rete integra l'ipotesi di offerta delle stesse in incertam personam, implicandone lo fruibilità da parte di un numero solitamente elevato ma difficilmente accertabile di utenti; ne consegue che il moto di diffamazione via web non si consuma nel momento e nel luogo in cui terzi percepiscano l'espressione ingiuriosa bensì nel momento dell'immissione in rete dei contenuti lesivi". (
Cass. penale - Sez. V - 21 giugno 2006 nr. 25875)
"È ammissibile il sequestro preventivo per combattere la diffamazione via web. La misura cautelare reale, che si concretizza nell’oscuramento del sito internet che ospita l’attacco denigratorio, è disposta infatti dal giudice per evitare l’aggravarsi delle conseguenze del reato di cui all’art. 595 del codice penale". (
Cass. penale - Sez. V - 15 gennaio 2008 nr. 17401)
ed ora posso andare in pausa nelle
"Fuoriuscite"!!

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-Kahlil Gibran-