balkan wolf ha scritto:Ma scusa Balkan, una ragazza che arriva dall'est come fa a trovare una casa per lavorare?? E che è, le puttane devono farle solo le ricche o quelle dove il magnaccia le paga la casa dove lavorare??
romeone bentornato ...
ma ci sei o ci fai???
e le stradali dormono in strada secondo te???
no dormono stipate come bestie in piccoli ed economici appartamenti ma soprattutto non "arrivano" dall'est ci vengono portate a forza
ma tagliamo la testa al toro con un esempio elementare...
perchè le ceko-ungheresi stanno in appartamento e le rumene-ex. cccp stanno in strada???
mmmm. chissà perchè
aggiunta fondamentale
ma porca troia una stradale per scopare diciamo mezz'ora in casa quanto vuole 10 euro??? no minimo minimo 50... una cinese in appartamento sta a 50 senza limiti di tempo e una slavo-brasilera sta a 100 mezz'ora ( facilmente estendibile a un mezzo pomeriggio con le brasilere se le piaci

)
dove è sto stacco che rende conveniente la stradale???
ma soprattutto anche se ci fosse tutta sta convenienza ( che non vedo ) questo ci autorizza a "stuprare" ( fare sesso con una che non ne ha nessuna voglia e soprattutto non è li per sua scelta per me è stupro pochi cazzi ) una povera crista ( cinico... mmm chissà come chiava bene in un contesto del genere

)???
per me no la mia dignità vale molto di più dei miei soldi ( oltretutto per poche decine di euro )
Carissimo Baalkan lo so che tu dal tuo dorato esilio bulgaro sei superiore alle nostre infime beghe e simpatizzi X questa pseudo-crociata tuttavia voglio ricordare che la definizione luogo aperto al pubblico si presta ad interpretazione piuttosto estensiva (puó essere anche un locale oppure un condominio)
cmq ecco il testo
Disposizioni concernenti la prostituzione.
C. 3826 Governo, C. 65 Widmann, C. 176 Burani Procaccini, C. 386 Volontè, C. 407 Mussolini, C. 1355 Foti, C. 1614 Soda, C. 1136 Buontempo, C. 2150 Turco, C. 2222 Zanella, C. 2385 Bellillo, C. 2359 Lussana, C. 2323 Maura Cossutta, C. 2358 Valpiana, C. 2985 Grillini, C. 2659 Buontempo, C. 3510 Tidei e C. 4591 d'iniziativa popolare.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2005.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il relatore ha presentato degli ulteriori emendamenti (vedi allegato) e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato per le ore 10 di martedì 25 ottobre 2005.
Avverte inoltre che l'emendamento 1.700 del relatore verte su di una parte del testo già discussa e modificata a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.521 e che pertanto il relativo esame potrà avere luogo solo in presenza di un unanime consenso manifestato dai rappresentanti dei gruppi in Commissione.
Giancarlo PITTELLI (FI), relatore, illustra gli emendamenti presentati.
Gian Franco ANEDDA (AN) intervenendo suul'emendamento 1.703 del relatore, osserva che questo è diretto a prevedere una causa di non punibilità nei confronti del soggetto che fornisce all'autorità giudiziaria elementi riscontrabili relativi alla individuazione degli autori dei reati di cui all'articolo 3 della legge n. 75 del 1958. Ritiene al riguardo superfluo l'uso dell'aggettivo «riscontrabili» riferito agli elementi che vengono forniti all'autorità giudiziaria poichè gli elementi in questione, al fine di poter applicare la causa di non punibilità , devono solo essere adatti al raggiungimento dello scopo - l'individuazione dell'autore dei reati citati - a prescindere dalla loro riscontrabilità .
Nino MORMINO (FI), intervenendo sull'emendamento 1.703 del relatore, si dichiara favorevole all'uso dell'aggettivo «riscontrabile» ritenendo che questo debba essere finalizzato alla concessione dell'esimente. Pertanto, trattandosi di un criterio oggettivo che tende ad assicurare il buon esito della collaborazione, lo ritiene valido al fine di evitare abusi.
Francesco BONITO (DS-U) osserva come con l'emendamento 1.703 del relatore si stia inserendo una dichiarazione di chiamata in reità nell'ambito di una dichiarazione di non punibilità indipendentemente dallo svolgimento di un procedimento penale. Sottolinea come l'ipotesi di non punibilità sia una questione ben diversa dalla fattispecie prevista dall'articolo 192 del codice di procedura penale in tema di valutazione della prova.
Nino MORMINO (FI) condivide le opinioni espresse dal deputato Bonito e propone pertanto di riformulare l'emendamento 1.703 del relatore nel senso di prevedere che gli elementi riscontrabili debbano consentire l'individuazione degli autori dei reati previsti dall'articolo 3 della legge n. 75 del 1958.
Gian Franco ANEDDA (AN) esprime perplessità in ordine alla mancanza di coordinamento che esisterebbe tra gli emendamenti del relatore 1.703 e 1.704, rilevando come solo nel secondo caso le dichiarazioni rese non possono essere utilizzate nei confronti delle persone che le ha rese nè nei confronti di terzi.
Gaetano PECORELLA, presidente, osserva come le situazioni in questione siano tutte sostanzialmente diverse.
Nel caso previsto dall'emendamento del relatore 1.701 si tratta di una causa di non punibilità che viene concessa a chi afferma di essere stato avviato alla prostituzione mediante violenza, minaccia o inganno e pertanto gli elementi forniti non necessitano di essere riscontrabili, essendo sufficiente la mera dichiarazione.
L'ipotesi prevista dall'emendamento del relatore 1.703 concerne un caso di non punibilità relativamente alla chiamata in reità di un altro soggetto. Si tratta del caso in cui vengano forniti elementi a carico di un soggetto terzo relativamente alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3 della legge n. 75 del 1958, tra i quali ad esempio lo sfruttamento della prostituzione, e pertanto questi elementi, al fine della concessione della non punibilità , devono essere necessariamente riscontrabili.
La terza ipotesi, di cui all'emendamento del relatore 1.704, concerne i casi in cui la persona fermata all'atto di esercitare la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico rende dichiarazioni alle forze dell'ordine relativamente alle ipotesi di cause di non punibilità previste dall'articolo 1 del disegno di legge così come verrebbe modificato dall'emendamento 1.703 del relatore. Queste dichiarazioni, proprio perchè rese in assenza delle garanzie processuali, non possono essere utilizzate nè contro la persona che le ha rese nè nei confronti di terzi. L'emendamento infatti prevede che ove queste dichiarazioni dovessero assumere rilevanza penale, l'autorità procedente debba avvertire il pubblico ministero per lo svolgimento dell'interrogatorio con l'assistenza del difensore. Si tratta in sostanza di una ipotesi analoga ai colloqui investigativi.
Italico PERLINI (FI) ritiene debba chiarirsi la portata del termine riscontrabile soprattutto nei casi in cui gli elementi forniti dai soggetti che esercitano la prostituzione non siano effettivamente idonei ad identificare gli autori del reato. Si tratta cioè dei casi in cui alle spalle di questi soggetti operano organizzazioni criminali, le cui persone fisiche difficilmente sono individuabili. Ritiene in sostanza che lo spirito del disegno di legge sia quello di tutelare la persona che offra la collaborazione necessaria per lo svolgimento delle indagini.
Anna FINOCCHIARO (DS-U) intervenendo sull'emendamento 1.703 del relatore osserva che la causa di non punibilità è qui concessa a chi fornisce elementi riscontrabili relativi alla individuazione degli autori dei reati di cui all'articolo 3 della legge n. 75 del 1958, sottolineando come si tratti di fattispecie del tutto eterogenee tra loro che vanno dallo sfruttamento da parte di organizzazioni criminali fino alla pubblicità delle case di appuntamento. Non condivide l'ipotesi per cui chi esercita la prostituzione possa diventare una sorta di collaboratore di giustizia, finendo per disegnarsi un sistema in cui che esercita la prostituzione in luogo pubblico è punito per tale solo fatto mentre è sufficiente il mero racconto di minacce subite per ottenere l'applicazione di una causa di non punibilità . Si tratta di un sistema privo di coerenza e razionalità .
Carolina LUSSANA (LNFP) ritiene che i rilievi espressi dal deputato Finocchiaro meritino un approfondimento per la loro complessità .
Esprime dubbi sull'inserimento di una ulteriore causa di non punibilità per chi, esercitando la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico si limiti a dichiarare di aver subito delle minacce.
Gian Franco ANEDDA (AN), intervenendo sull'emendamento del relatore 1.704, che prevede che le dichiarazioni rese non possano essere utilizzate, ritiene che esso non sia coordinato con l'articolo 500 del codice di procedura penale che stabilisce che le dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale vengano inserite nel relativo fascicolo.
Gaetano PECORELLA, presidente, ribadisce che le dichiarazioni previste dall'emendamento del relatore 1.704 sono equiparabili ai colloqui investigativi e per questo non sono verbalizzate.
Franco GRILLINI (DS-U) osserva che dalla lettura degli elementi presentati dal relatore emerge l'impressione di un impianto legislativo di carattere vendicativo e punitivo nei confronti dei clienti. Osserva in particolare che non è stata fornita una definizione della nuova fattispecie di reato introdotta dal disegno di legge in esame, costituita dall'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico. Si tratta quindi di una disposizione indeterminata che, in considerazione della sua natura penale, deve essere considerata contraria al principio costituzionale di legalità . Relativamente poi all'emendamento 1.705 del relatore osserva come non sia possibile stabilire con precisione come e quando avvenga il contatto tra il cliente e chi esercita la prostituzione al fine della applicazione della sanzione prevista. Infine, in ordine all'emendamento 1.706 del relatore che prevede l'obbligo per chi esercita la prostituzione in luogo privato di munirsi di documentazione sanitaria che attesti l'assenza di agenti patogeni infettivi, ritiene che questa previsione sia inutile in quanto il pericolo di carattere sanitario proviene dal cliente e non da chi esercita la prostituzione.
Il Ministro Stefania PRESTIGIACOMO fa presente di non aver ancora espresso i pareri sugli emendamenti presentati dal relatore, in quanto ne ha appena preso visione.
Gian Franco ANEDDA (AN), intervenendo sull'emendamento 1.706 del relatore, osserva come relativamente alla documentazione sanitaria non siano stabiliti i relativi termini di validità .
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) intervenendo sull'emendamento 1.703 del relatore, osserva come si voglia premiare chi fornisce elementi riscontrabili per l'individuazione degli sfruttatori della prostituzione. Non ritiene che questi elementi debbano essere necessariamente riscontrabili in quanto ció che conta è la loro utilità che deve essere valutata in assoluta libertà dal giudice.
Erminia MAZZONI (UDC) dichiara che interverrà nel merito degli emendamenti del relatore quando questi saranno esaminati insieme ai relativi subemendamenti quando saranno posti in discussione.
Anna FINOCCHIARO (DS-U) osserva che con l'emendamento del relatore 1.706 si stanno ponendo le condizioni per tornare all'apertura delle case di tolleranza. Ritiene sbagliato ed inutile tale emendamento che agevola l'attività delle organizzazioni criminali. Dichiara inoltre di non comprendere il senso dell'emendamento del relatore 1.704, che sembrerebbe avere la stessa portata dei colloqui investigativi.
Franco GRILLINI (DS-U) ribadisce la propria contrarietà all'emendamento del relatore 1.706 che, nel deresponsabilizzare i clienti, finirebbe per agevolare una diffusione delle malattie. Osserva inoltre come la certificazione sanitaria finisca per schedare le persone contrastando con impegni internazionali assunti dall'Italia.
Il Ministro Stefania PRESTIGIACOMO, alla luce del dibattito sviluppato e degli emendamenti presentati dal relatore, ritiene opportuno soffermarsi nella seduta odierna sull'emendamento 1.706 del relatore, in quanto stravolge il senso del disegno di legge del Governo. Preannuncia pertanto che formulerà un invito al ritiro di questo emendamento e che, in alternativa, esprimerà un parere contrario. Avverte inoltre che se l'emendamento del relatore 1.706 dovesse essere approvato dalla Commissione il Governo potrebbe chiedere la sospensione dell'esame del provvedimento. Sottolinea infatti come questo emendamento riguardi l'ipotesi di prostituzione in luoghi privati e che i certificati sanitari, come già rilevato dal deputato Grillini, si pongano in contrasto con impegni internazionali assunti dall'Italia. Nel prendere le distanze dal contenuto degli emendamento 1.706 del relatore, afferma che con questo emendamento la Commissione giustizia della Camera intenda di fatto prevedere la riapertura della case di tolleranza.
Gaetano PECORELLA, presidente, stigmatizza la dichiarazione del Ministro Prestigiacomo in ordine alla presunta volontà manifestata dalla Commissione giustizia della Camera di volere consentire la riapertura delle case di tolleranza, ritenendo inammissibile una simile affermazione da parte di un rappresentante del Governo nei confronti di una Commissione parlamentare. Inoltre, nel merito, ritiene che la portata dell'emendamento 1.706 del relatore sia limitata unicamente ad una finalità igienico-sanitaria.
Carolina LUSSANA (LNFP), intervenendo sull'emendamento 1.706 del relatore, ricorda come gli accertamenti sanitari erano già previsti nella proposta di legge presentata dal gruppo della Lega nord in tema della prostituzione, che peró era diretta ad assicurare una completa regolamentazione del fenomeno senza avere alcuna volontà di consentire la riapertura delle case di tolleranza. Dichiara la propria perplessità sull'emendamento 1.706 del relatore, ritenendo come eventuali danni derivanti dalla trasmissione di malattie veneree siano in ogni caso accertabili in sede giudiziaria in quanto rientrano nell'ambito della responsabilità personale. Per quanto concerne il fatto che il controllo sanitario viene svolto solo su chi esercita la prostituzione ritiene che questo sia giustificabile in virtù della considerazione che il soggetto in questione svolge una attività sessuale continuativa.
Giancarlo PITTELLI (FI), relatore, si riserva di valutare i subemendamenti che saranno presentati ed eventualmente di ritirare il proprio emendamento 1.706.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni concernenti la prostituzione.
(C. 3826 Governo, C. 65 Widmann, C. 176 Burani Procaccini, C. 386 Volontè, C. 407 Mussolini, C. 1355 Foti, C. 1614 Soda, C. 1136 Buontempo, C. 2150 Turco, C. 2222 Zanella, C. 2385 Bellillo, C. 2359 Lussana, C. 2323 Maura Cossutta, C. 2358 Valpiana, C. 2985 Grillini, C. 2659 Buontempo, C. 3510 Tidei e C. 4591 d'iniziativa popolare).
EMENDAMENTI
ART. 1.
Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è punito con l'arresto fino a tre mesi.
1. 700.Il relatore.
Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: e riscontrabili.
1. 701.Il relatore.
Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: o minaccia con le seguenti: , minaccia o inganno.
1. 702.Il relatore.
Al comma 1, dopo il terzo capoverso, inserire il seguente: Non è altresì punibile chi fornisce all'autorità giudiziaria elementi riscontrabili relativi alla individuazione degli autori dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
1. 703.Il relatore.
Al comma 1, dopo il quarto capoverso, inserire il seguente: Le forze dell'ordine sono autorizzate a trattenere le persone fermate all'atto di esercitare la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico per il tempo necessario per la piena identificazione e per raccogliere le eventuali informazioni relative alle ipotesi di cui ai commi terzo e quarto. Il tempo non puó comunque superare le dodici ore. Le dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti delle persone che le ha rese nè nei confronti di terzi. Tuttavia, nel caso in cui le stesse abbiano rilevanza penale, l'autorità procedente avverte il pubblico ministero che procede all'interrogatorio con l'assistenza del difensore.
1. 704.Il relatore.
Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente: Chiunque, al fine di avvalersi di prestazioni sessuali, prende contatto in luogo pubblico o aperto al pubblico con soggetti che in tali luoghi esercitano la prostituzione è punito con la sanzione amministrativa da 1.500 a 5.000 euro.
1. 705.Il relatore.
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
3. Chi esercita la prostituzione in luogo privato deve essere munito di documentazione sanitaria che attesti l'assenza di agenti patogeni che possono essere trasmessi con il rapporto sessuale. Chi sia
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Pag. 33
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privo di tale documentazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 4.500 euro.
1. 706.Il relatore.
ART. 5.
Al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2003 con le seguenti: dall'anno 2006 e, al medesimo comma, sopprimere le parole: per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 4, con il seguente:
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.580.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. 500.Il relatore.