Programma per scaricare

Scatta il fluido erotico...

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facciuomo
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#31 Messaggio da facciuomo »

Inchiostro Simpatico ha scritto:Sarà  il milionesimo post in materia (la funzione cerca è un optional per molti utenti).

Ogni programma ha i suoi pregi e difetti, basta provarli, sbattersi un pó (la pappa pronta è sempre un male) e decidere.

I prossimi topic sul p2p generico li cancello.

Ciao!
Winmix è fantastico, ma pochissimo lo sanno utilizzare.
Conoscono solo il tasto di ricerca search.

Sii tollerante, molti sul computer sanno solo tagliare e incollare.
La probabilità  che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità 

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the revolution
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#32 Messaggio da the revolution »

cimmeno ha scritto:boh io mi sono stancato di ripeterlo che gli indirizzi di quei siti non vanno postati e di mandare i messaggi privati. a questo punto cazzi vostri. se poi li chiudono (motivo per cui in genere si evita di scriverne l'indirizzo) i porno ve li cercate in edicola.
scusami, non lo sapevo... come funzionano i mex privati??? mandamene uno allora! :011

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Trez
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#33 Messaggio da Trez »

interessante..che ne dite??

Cassazione: scaricare non è reato
di V. Frediani (Consulentelegaleinformatico.it) - Una sentenza chiarisce i termini per i quali si puó essere perseguiti per certi download. E quelli per i quali non è contestabile alcun reato. Il profilo giuridico

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Ma allora...
torna il buonsenso
Titolo sensazionalistico,
Roma - Ancora una sentenza in materia di diritto d'autore, software e download. Stavolta a pronunciarsi è la Terza Sezione della Corte di Cassazione, che lo scorso 9 gennaio ha emesso la sentenza n. 149. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi a seguito di ricorso avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, sentenza di conferma della pronuncia di colpevolezza di due studenti in ordine ai reati di cui agli artt. 171 bis e 171 ter legge diritto d'autore (la famigerata n. 633/41).

L'attuale previsione normativa
Anzitutto è bene ricordare che dopo le varie e spesso ravvicinate modifiche, ad oggi le due disposizioni di legge si sono "assestate" sulle seguenti versioni: l'art. 171 bis prevede la punibilità  da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società  italiana degli autori ed editori (SIAE).

L'art. 171 ter punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

Per primo grado e Corte di Appello gli imputati erano colpevoli...
I giudici dei procedimenti precedenti avevano ravvisato entrambi i reati nei confronti di due soggetti che avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un PC esistente presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano sostanzialmente effettuati download di programmi ed opere cinematografiche tutelate dalla legge sul diritto d'autore. Tali programmi una volta scaricati potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano un accesso al server, conferendo a loro volta altro materiale informatico sul server stesso.

La punibilità  degli imputati era basata sull'osservazione che l'attività  da loro posta in essere implicava come passaggio obbligatorio, la duplicazione dei programmi relativi alle opere protette - violazione del diritto d'autore per trarne profitto - ed il successivo download, violativo del diritto d'autore in quanto fatto commesso per uso non personale (disponibilità  a favore dei terzi) con fini di lucro.

... secondo la Cassazione invece...
La Corte di Cassazione ha anzitutto escluso la configurabilità  del reato di duplicazione abusiva - e quindi il reato di cui all'art. 171 bis - in quanto la duplicazione non è operazione propedeutica al download, ma concetto ben diverso. Difatti la duplicazione non era attribuibile a chi originariamente aveva effettuato il download, ma a chi si era salvato il programma prelevando i files necessari dal server su cui erano disponibili.

Per quanto concerne invece il reato di cui all'art. 171 ter, essendo che nello stesso è previsto quale elemento costitutivo del reato il fine di lucro, secondo la Corte di Cassazione è possibile escludere tale fine nel caso di specie.
Difatti il legislatore, che più volte è intervenuto nella legge a tutela del diritto d'autore alternando nei vari reati i fini di lucro a quelli di profitto, ha messo in risalto la netta distinzione tra i due concetti.
Lo scopo di lucro è rintracciabile laddove vi sia il perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; lo scopo di profitto include ogni mero vantaggio morale. In questo caso la messa a disposizione dei programmi mediante attività  di download non configura alcun lucro (elemento richiesto dal 171 ter) poichè le attività  sono state effettuate gratuitamente.

Decisione finale: la Corte di Cassazione ha annullato le precedenti sentenze di condanna degli imputati, ritenendo che la fattispecie oggetto del processo non costituisca fatto previsto dalla legge.

Interessante conclusione anche alla luce della continua incertezza vigente nella materia.
...ma fa anal??? (by Trez 2001)
La nostra Clara è troppo avanti, del tipo se uno fa una scoreggia lei l'ha già annusata prima che esca dal buco del culo. (Trez 2015)

Mr. Botolo
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#34 Messaggio da Mr. Botolo »

forza mulo....
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fredelux
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#35 Messaggio da fredelux »

torrente, soulseek e poi FTP!!
Gli ftp sono la cosa migliore, velocità  stratosferiche e poi panorama globale su tutto: musica,porno,programmi,telefilm.

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the revolution
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#36 Messaggio da the revolution »

cosa sarebbero gli FTP???

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