lhooq ha scritto:Ma sta roba è vera? Mi son fatto un giro e in pratica è un sito di prostitute a tutti gli effetti. Non ricordavo che la legge Merlin fosse stata abolita.
la legge n. 75 del 1958 non considera il fatto in sè della prostituzione come reato ma solo quelle condotte che possano creare condizioni favorevoli al meretricio o che siano rivolte a ricavare da esso un profitto. In definitiva,
nel nostro ordinamento, un rapporto sessuale fra adulti consenzienti, ancorchè mercenario non costituisce reato e se il prostituirsi non costituisce reato, anche la condivisione del mercimonio deve essere esclusa dall'applicazione delle sanzioni penali, dato che la estensione al cliente delle sanzioni previste per il favoreggiamento finirebbe per criminalizzare l'accordo come tale e l'atto che ne deriva, facendo venir meno la ragione dell'esclusione della prostituta dal novero dei destinatari dei precetti penali, in quanto punire solo il cliente sarebbe inammissibile, comportando la violazione del diritto di eguaglianza di fronte alla legge.
il reato di favoreggiamento
La nozione di favoreggiamento sostenuta sulla locuzione avverbiale "in qualsiasi modo"(condotte che in qualsiasi modo favoriscano il meretricio), non resiste a un rigoroso vaglio critico, ma va interpreta restrittivamente, considerando che, tra le figure criminose introdotte dalla legge n. 75/1958 è quella caratterizzata da maggiore indeterminatezza nella descrizione della condotta tipica. Si rende quindi necessaria una interpretazione "costituzionalmente adeguatrice", che rispetti i principi di determinatezza del precetto penale e di responsabilità penale personale, consacrati rispettivamente negli artt. 25 e 27 della Carta repubblicana. A tal fine e per evitare ogni assurda dilatazione della condotta incriminata,
è necessario il ricorso alla oggettività giuridica del reato come sopra individuata, che impone di escludere dal perimetro penale quelle condotte di astratto favoreggiamento che non offendono nè la moralità pubblica o il buon costume nè la libertà delle persone dedite alla prostituzione, che la legge n. 75 del 1958 ha inteso tutelare. In altri termini, è il principio di offensività che in questo caso consente di restringere la tipicità della condotta nei limiti imposti dai principi costituzionali.
concedere in locazione ad una prostituta un immobile è un reato di favoreggiamento ?
Su questa linea, una giurisprudenza ormai affermata ha escluso il favoreggiamento della prostituzione nei confronti di chi concede in locazione un appartamento a una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione (Cass. Sez. III, n. 4996 del Sez. III, n. 6400 del 1991). Se la locazione non è concessa allo scopo specifico di esercitare nell'immobile locato una casa di prostituzione (nel qual caso ricorrerebbe l'ipotesi di lenocinio cui al n. 2 dell'art. 3 legge 75/1958), la condotta del locatore non configura propriamente un aiuto alla prostituzione esercitata dalla locataria, ma semplicemente la stipulazione di un contratto attraverso cui è consentito a quest'ultima di realizzare il suo diritto all'abitazione; l'aiuto (o più esattamente il negozio giuridico) riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non la sua attività di prostituta. La Corte, pur nella consapevolezza che in casi come questo, seppur indirettamente, viene agevolata anche la prostituzione, ritiene che simili rapporti indiretti non possano essere inclusi nel nesso causale penalmente rilevante tra condotta dell'agente ed evento di favoreggiamento, anche perchè portando questo ragionamento alle sue logiche conseguenze "si arriverebbe al paradosso che colui che soccorre una (a lui) nota prostituta che sta annegando sarebbe imputabile di favoreggiamento perchè indirettamente consente alla prostituta di continuare ad esercitare il suo mestiere".
dove i politici non arrivano ...
arrivano loro
i grandi vecchi del supremo collegio ....
Voi date poca cosa dando cio' che possedete. E'quando donate voi stessi che donate veramente.
-Kahlil Gibran-