GeishaBalls ha scritto: ↑09/10/2026, 23:46
altro commento fuori luogo in tutti i passaggi:
in Serbia ci sono terre rare? Il petrolio, almeno qualche miniera d’uranio messa lì dalla NATO dopo l’intervento del 1999? No, vero? Quindi non regge il primo rigo. Poi dici “nessuno parla di Arabia Saudita, e lo avevo fatto io un paio di post prima,
Poi dici ci vorrebbe un tribunale internazionale per i crimini della NATO nello stesso giorno in cui sminuisci senza costrutto la Corte Penale Internazionale perchè ha attaccato il tuo Santo Vladimiro.
Vai a cercare un articolo che parla d’altro su
www.stalineraunbravuomo.net o su www.haStatoLaCIA,org
sei deprimente ti spari nei piedi da solo fai come Drugat che prima di postare ad minchiam si documenta ed evita così di dire sciocchezze
La Serbia possiede importanti giacimenti di litio e altri minerali critici, sebbene l'estrazione sia al centro di intensi dibattiti politici ed ecologici.
Principali giacimenti e risorse
• Valle di Jadar: Nella Serbia nord-occidentale si trova il principale deposito di jadarite, un minerale unico al mondo che contiene litio e boro.
• Progetto Rio Tinto: Il piano di estrazione legato alla jadarite (portato avanti dalla multinazionale Rio Tinto) mira a rendere il Paese uno dei principali fornitori europei di litio per batterie e veicoli elettrici, con una produzione prevista di decine di migliaia di tonnellate all'anno.
la cpi è l'erede del tribunale dell'aja che ammazzò milosevic senza processo
. Emergono tuttavia - sarebbe grave ingenuità sottacerlo - anche aspetti negativi, che sconfessano l'ottimismo di maniera di personaggi come Kofi Annan o Javier Solana, per tacere dell'eccesso di aspettative caratteristico dell'internazionalismo giustizialista à la Emma Bonino. Questi aspetti riguardano sia la struttura e le funzioni di questa corte, sia la sua capacità di interagire positivamente con un contesto internazionale che si profila come particolarmente avverso e rischioso.
Ci sono anzitutto due aspetti che appaiono regressivi rispetto alla stessa esperienza dei tribunali internazionali precedenti, aspetti che minacciano gravemente l'autonomia anche della nuova Corte. Il primo riguarda la contaminazione 'costituzionale' introdotta dall'articolo 16 dello Statuto di Roma per volontà degli Stati Uniti: il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite avrà il potere di sospendere a sua discrezione - e al limite di impedire - le iniziative della Procura della Corte.
Se si tiene presente che nel Consiglio di Sicurezza è dominante il potere dei suoi cinque membri permanenti e che soltanto due di essi - la Gran Bretagna e la Francia - si sono mostrati favorevoli all'istituzione della Corte, risulta evidente come la sua autonomia è fin da ora gravemente compromessa. Si presenta qui, nella forma più acuta, la tensione fra il particolarismo politico del massimo organo delle Nazioni Unite e l'aspirazione universalistica di una giurisdizione penale che ha di mira la protezione dei diritti dell'uomo.
Il secondo aspetto riguarda la sorprendente disposizione dell'articolo 116 dello Statuto, che apre le casse della Corte ai "contributi volontari di Governi, organizzazioni internazionali, privati, società ed altri enti", trasformando così in previsione normativa per il finanziamento della Corte la prassi illegittima del Tribunale dell'Aia. Non si tratta di un semplice sospetto: è già noto - come confermava Marlise Simon su Herald International Tribune del 1º luglio - che a finanziare la Corte si sono impegnati soprattutto paesi come la Gran Bretagna, la Francia e la Germania. Persino il personale esecutivo ed amministrativo sarà fornito da queste potenze occidentali.
Infine, non si può tacere che lo Statuto della Corte non prevede, da nessun punto di vista, l'organizzazione di una polizia giudiziaria che operi (esclusivamente) alle sue dipendenze. Lo Statuto si limita a prescrivere che gli Stati aderenti collaborino con la Corte. Se si considera che la competenza della Corte è di carattere complementare - essa non gode di alcuna primazia rispetto alle assise nazionali - risulta evidente la precarietà di questa previsione normativa. La Corte è infatti legittimata ad esplicare le sue funzioni solo se gli Stati che sarebbero competenti ad esercitare la loro giurisdizione interna non lo facciano o non lo facciano adeguatamente (art. 12). Ciò significa, dunque, che normalmente gli Stati coinvolti nelle attività giurisdizionali della Corte non saranno inclini alla collaborazione. Ci si può chiedere se l'attività di polizia giudiziaria rischierà anche in questo caso, come nel caso del Tribunale per la ex-Jugoslavia, di essere affidata ad organismi di parte non dissimili nella sostanza dalla Nato.
3. L'aspetto più delicato riguarda comunque il destino politico della Corte penale internazionale nel contesto degli attuali rapporti internazionali. La Corte è formalmente in grado di imporre sanzioni ai cittadini - siano essi civili o militari - di tutti gli Stati del pianeta, incluse le grandi potenze nucleari, ma non sembra averne la capacità concreta. L'arena internazionale è oggi dominata dall'egemonia globale di una sola grande potenza, sempre più orientata ad esercitare il suo soverchiante potere politico-militare in forme unilaterali, senza tenere minimamente conto dell'intero apparato del diritto e delle istituzioni internazionali.
Il recente, clamoroso rifiuto degli Stati Uniti di continuare a partecipare alla missione di pace in Bosnia se non a condizione di ottenere dal Consiglio di Sicurezza uno statuto di immunità del suo personale militare dalla competenza della nuova Corte penale internazionale, è un segnale allarmante. È il primo segnale delle gravissime difficoltà in cui si troverà ad operare una Corte internazionale che, per la prima volta, pretende di operare senza il sostegno della massima potenza mondiale.
È questa la grande sfida cui oggi va incontro l'intera esperienza della giurisdizione penale internazionale, inclusi gli attuali Tribunali dell'Aia e di Arusha, dei quali gli Stati Uniti sembrano avere scoperto improvvisamente l'inutilità strategica e i costi spropositati. E la sfida rende questa esperienza tanto drammatica quanto decisiva per le sorti stesse dell'ordinamento internazionale e delle sue istituzioni. L'interrogativo di fondo è se il diritto internazionale tout court - non solo la giurisdizione penale internazionale - sia compatibile con l'assetto imperiale che l'egemonia degli Stati Uniti sta assumendo sempre più nettamente. L'Impero è per sua natura orientato a svolgere funzioni universali di 'pacificazione' e di arbitrato coercitivo fra i soggetti politici che gli sono subordinati: limita dettando regole, ma non viene limitato dalla necessità di osservarle. Giudica, ma non viene giudicato.
Perché un sistema normativo internazionale possa esercitare effetti di contenimento dell'uso della forza - e di protezione dei diritti fondamentali degli individui - la condizione è che nessun soggetto dell'ordinamento possa, grazie alla sua potenza soverchiante, considerarsi ed essere considerato dalla comunità internazionale legibus solutus. Occorre, in altre parole, che l'attuale 'costituzione imperiale' del mondo venga contrastata e sostituita da un assetto multipolare. Si potrebbe sostenere in altre parole che Impero e diritto internazionale tendono a negarsi a vicenda. Se è così, il gioco al quale assisteremo nei prossimi anni sarà un gioco strategico e normativo a somma zero.
son tutti froci col culo degli altri
L'Ucraina aveva sottoscritto lo Statuto di Roma il 20 gennaio 2000, ma ha ultimato le procedure di ratifica parlamentare solo il 21 agosto 2024, con voto quasi unanime della Verchovna Rada: la legge di ratifica contiene però una dichiarazione, ai sensi dell'art. 124 dello Statuto, con la quale, «per sette anni dall'effettiva entrata in vigore della ratifica, l'Ucraina "non riconoscerà la giurisdizione della Corte penale internazionale" sui crimini di guerra "quando, probabilmente, commessi da suoi cittadini".»[42] In precedenza, pur non essendo ancora diventato uno Stato Parte, l'Ucraina aveva accettato ufficialmente per due volte la giurisdizione della Corte ai sensi dell'art. 12, comma 3, dapprima solo per crimini compiuti nel periodo dal 21 novembre 2013 al 22 febbraio 2014, poi anche per il periodo successivo indefinitamente.
Sipario mi scuso se è un pò lungo ma era necessario